Art. 8.
(Agevolazioni fiscali in favore dell'innovazione tecnologica).

      1. Al fine di favorire o di accelerare l'innovazione tecnologica, è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese produttrici di libri e di prodotti multimediali, nonché alle librerie e alle imprese di distribuzione libraria che effettuano investimenti in strutture situate nel territorio dello Stato tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, secondo le modalità e le condizioni stabilite ai sensi del comma 2.
      2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono riguardare esclusivamente la progettazione,

 

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l'acquisto, l'installazione e il potenziamento di:

          a) attrezzature tecniche e informative destinate alla redazione e alla composizione elettronica o all'impaginazione, impianti di fotocomposizione, sistemi di prestampa guidati da calcolatori elettronici e di teletrasmissione, sistemi di stampa su richiesta;

          b) sistemi informatici per la gestione integrata dei contenuti editoriali e sistemi per la vendita dei contenuti elettronici in formato digitale, inclusi sistemi di protezione e di commercio dei diritti d'autore;

          c) sistemi di commercio elettronico di libri e di altri prodotti multimediali o di vendita per via telematica di contenuti editoriali;

          d) sistemi informatici di gestione del magazzino;

          e) sistemi per la trasmissione di informazioni bibliografiche, di ordini commerciali e di fatturazione assistiti da elaboratore;

          f) sistemi per la raccolta e per l'elaborazione di dati commerciali e di vendita;

          g) digitalizzazione di archivi, di testi o di immagini, inclusi i cataloghi storici;

          h) programmi applicativi, congiuntamente o disgiuntamente dalle relative apparecchiature elettroniche o attrezzature tecniche.

      3. Il credito d'imposta previsto dal comma 1 è riconosciuto altresì per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale delle imprese di cui al medesimo comma.
      4. Alle imprese di cui al comma 1 che effettuano gli investimenti previsti dal medesimo comma e riguardanti gli oggetti di cui al comma 2, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 3 per cento del costo sostenuto con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è stato effettuato e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

 

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      5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di attuazione del credito d'imposta, le procedure di controllo, i casi di revoca totale o parziale dei benefìci e l'applicazione delle sanzioni in caso di violazioni.
      6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Tale credito non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso di imposte spettanti ad altro titolo; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui il medesimo credito è stato concesso.
      7. In favore delle imprese di cui al comma 1 che fanno uso di reti telefoniche o di standard comuni di trasmissione, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle associazioni di categoria degli editori più rappresentative a livello nazionale, stabilisce apposite agevolazioni tariffarie volte a favorire l'uso, da parte delle medesime imprese, di reti di trasmissioni vocali, di dati e di immagini, fisse e mobili, indipendentemente dagli standard di trasmissione utilizzati.
      8. Alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
      9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua massima di 2.000.000 di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
 

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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2010, si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.